Statuto

Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania
STATUTO registrato a Catania il 14 marzo 2006

Art. 1) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, la “Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania”.

Art. 2) La Fondazione, apartitica e apolitica, ha sede legale presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, attualmente in Via Vincenzo Giuffrida 202, e potrá operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell’Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione e all’aggiornamento professionale e culturale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria, nonché al sostegno delle loro famiglie e di essi stessi al termine della professione.
Le iniziative dovranno anche tener conto di quanto previsto nel Regolamento per l’aggiornamento delle competenze professionali adottato dal CNI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 Luglio 2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine potrá:

  • istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
  • istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti, anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;
  • promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l’esclusione di giornali quotidiani;
  • sostenere l’attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
  • promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
  • promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economica di interesse per gli Ingegneri;
  • promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
  • promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
  • provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
  • organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società e/o aziende private, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
  • organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli ingegneri operanti nel territorio della provincia di Catania;
  • istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta;
  • organizzare, promuovere, sovvenzionare “stages” di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
  • istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio, colonie estive, colonie invernali, centri sportivi, pensionati per Ingegneri e loro familiari;
  • fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrá esercitare ogni altra attivitá, anche economica o imprenditoriale, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l’organo amministrativo riterrá utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
La Fondazione opera:

  • prioritariamente nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania;
  • secondariamente in ambito nazionale ed internazionale;

Inoltre la Fondazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, in tutti quei casi in cui emerge l’opportunità e/o la necessità, con tutti gli Ordini provinciali e le relative Fondazioni e con tutti gli altri Organismi rappresentativi delle categorie professionali nelle modalità che si riterranno più opportune al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dai beni conferiti dall’Ente fondatore come risulta dall’atto costitutivo;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all’art. 3) del presente Statuto;
  • da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all’attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
  • dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  • proventi derivanti dalle attivitá istituzionali previste dall’art. 3) del presente Statuto;
  • proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4) del presente Statuto;
  • eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio dell’Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio d’Amministrazione;
  • ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.

Art. 6) Potranno essere ammessi in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Ente Fondatore, composto da un minimo di 11 ad un massimo di 15 Consiglieri.
Gli 11 Consiglieri, costituenti il numero minimo di componenti del consiglio di amministrazione dovranno essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania; degli ulteriori eventuali 4 Consiglieri almeno 2 saranno nominati in rappresentanza di Enti pubblici o privati o di primarie associazioni esterne all’ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione.
Lo stesso Consiglio dell’Ordine individua nell’ambito del Consiglio di Amministrazione il Consiglio direttivo, costituito da Presidente, Segretario, Tesoriere e da 2 Vice Presidenti.
Da uno a tre componenti il Consiglio d’Amministrazione devono essere anche Consiglieri dell’Ordine.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 30 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania.
Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo.
I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, e di procedere eventualmente a nominare il sostituto.

Art. 8) Ogni carica relativa agli organi di cui all’art. 7 del presente statuto è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l’esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 9) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell’anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;
b. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell’anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Responsabile amministrativo, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione predisposti dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;
c. Sia il conto preventivo che il conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro approvazione devono essere trasmessi al Consiglio dell’Ordine per la successiva divulgazione in sede di Assemblea ordinaria degli iscritti;
d. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
e. delibera l’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalitá stabilite dalla legge;
f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
g. stabilisce i programmi della Fondazione;
h. convoca, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei sostenitori della Fondazione di cui al precedente art. 6, al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;
i. le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
Tali proposte successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate, a maggioranza semplice dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e devono essere approvate dall’Assemblea degli iscritti .
Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente anziano (iscrizione all’Ordine). Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dall’altro Vice Presidente ed in sua assenza dal Consigliere più anziano fra i presenti .

Art. 10) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza mensile, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta almeno sette giorni liberi prima della data della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo certificato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto.

Art. 12) Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente anziano (per iscrizione all’albo), ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dell’assenza o impedimento del Presidente fa prova la firma del Vice Presidente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.
In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Il Presidente o il Segretario, previa delibera del Consiglio dell’Ordine, partecipa alle assemblee dei Presidenti degli Ordini.
I due Vice Presidenti, previa delibera del Consiglio dell’Ordine, partecipano, in qualità di osservatori, alle manifestazioni regionali e nazionali nell’ambito delle attività congressuali della Consulta degli Ordini degli ingegneri della Sicilia e del Consiglio Nazionale Ingegneri.
Il Vice Presidente anziano sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull’apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l’archivio e la biblioteca.
Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione. Predispone, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Provvede agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione. Relaziona ove richiesto dall’Ente Fondatore e/o al collegio dei Revisori dei Conti sull’andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell’opera di un Responsabile amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso.
Il Responsabile amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione, e, successivamente, curerà l’attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione delibera secondo le maggioranze stabilite dall’articolo 11 del presente statuto l’emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell’ambito di quanto previsto dal presente statuto. L’approvazione di tale regolamento, nella sua stesura completa, sarà posto all’o.d.g. della prima seduta di Consiglio.

Art. 15) La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 3 del presente statuto, può avvalersi delle commissioni dell’Ordine e a richiesta del Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato tecnico-scientifico.
Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 6 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all’art. 3) del presente Statuto.
Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato. Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I componenti del Comitato tecnico-scientifico, con esclusione dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l’esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 16) L’Organo di Controllo della Fondazione è composto da un Revisore dei Conti o da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, e due supplenti, secondo quanto stabilito dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania cui spetta la nomina. L’Unico Revisore o il Presidente del Collegio e almeno uno dei Revisori supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.
L’Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, redigendo all’uopo processo verbale da trascriversi nell’apposito libro sociale; i componenti l’Organo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l’anno solare a due riunioni dell’Organo di Controllo decade dal suo ufficio.
L’Organo di Controllo esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge. In particolare provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. L’Organo di Controllo sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali sarà posto all’ordine del giorno l’approvazione dei conti preventivo e consuntivo, nonché altri argomenti attinenti la gestione amministrativa e contabile della Fondazione.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l’anno solare a due riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione decade dal suo ufficio.
Annualmente l’Organo di Controllo riferirà al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania sui controlli effettuati mediante relazione scritta.
Le relazioni dell’Organo di Controllo devono essere trascritte sull’apposito libro.
Ai componenti dell’Organo di Controllo spetta un compenso annuo nella misura fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina e per tutta la durata dell’incarico.
Nell’ipotesi in cui durante il periodo di mandato, uno o più Revisori cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, l’Organo di Controllo della Fondazione verrà reintegrato con un nuovo o nuovi componenti, nominato/i in sostituzione dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 17) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno restituite al soggetto fondatore, ove possibile per legge.
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania nomina per tale scopo tre liquidatori.

Art. 18) Per l’attuazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente.

Art. 19) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 20) L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore.